Nuove regole

La legge tutela l’uso del termine artigianale

Sanzioni fino all’1% del giro d’affari e minimo di 25mila euro per chi viola la disciplina

La legge tutela l’uso del termine artigianale

Dal 7 aprile l’uso dei termini "artigianato", "artigiano" e "artigianale" è riservato alle imprese che possiedono la qualifica formale e risultano iscritte all’Albo delle imprese artigiane presso le Camere di Commercio. La nuova disciplina nazionale interviene sulle comunicazioni commerciali e impedisce di utilizzare quelle denominazioni come semplici strumenti promozionali senza una corrispondente iscrizione.

A richiamare l’attenzione sull’applicazione concreta della norma è Confartigianato, che considera il provvedimento una svolta per la tutela del settore, ma segnala il rischio che le nuove disposizioni restino prive di effetti se le Regioni non procederanno rapidamente con controlli e sanzioni. L’organizzazione chiede quindi verifiche puntuali per contrastare l’uso improprio delle denominazioni.

Le dimensioni del fenomeno

Secondo le stime dell’associazione, sarebbero almeno 850 mila i soggetti che utilizzano impropriamente i termini legati all’artigianato. La pratica, sostiene Confartigianato, inciderebbe sulla concorrenza ai danni di circa 588 mila imprese regolarmente riconosciute, attive in comparti come alimentare, moda, arredamento, artigianato artistico, acconciatura, impiantistica, idraulica e autoriparazione.

Il presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli, sottolinea che chi acquista un prodotto o un servizio presentato come artigianale deve poter contare su una realtà verificabile. L’obiettivo della norma è impedire che operatori privi dei requisiti sfruttino la reputazione costruita nel tempo dalle imprese iscritte all’Albo.

Divieti e sanzioni

La qualifica assume così un valore giuridico e non può essere impiegata in packaging, etichette, pubblicità, siti web, social network o piattaforme di e-commerce. Il divieto riguarda anche i lavoratori autonomi con sola partita IVA e gli hobbisti che non risultano registrati. Per ogni violazione è prevista una sanzione pari all’1% del fatturato, con un importo comunque non inferiore a 25 mila euro.

Un bar dotato di laboratorio di gelateria, ma non iscritto all’Albo, non potrà quindi definire il proprio gelato "artigianale". Sarà invece possibile utilizzare espressioni come "di produzione propria" o "di qualità", purché corrette e non ingannevoli. Resta inoltre consentito indicare l’origine artigiana certificata di un singolo ingrediente o componente, senza estendere la qualifica all’intero prodotto.

Continuano a essere ammesse diciture descrittive come "fatto a mano", "su misura", "tradizionale" e "sartoriale". Restano fuori dalla nuova disciplina anche le normative speciali già in vigore, tra cui quelle sulla birra artigianale e sui prodotti IGP. Per orientare imprese e consumatori, Confartigianato ha infine pubblicato il vademecum operativo "Pubblicità e artigianato".