L’Unione Frontalieri Italiani in Svizzera (Ufis) ha presentato due istanze alle autorità di Italia e Svizzera per chiedere chiarimenti sul trattamento fiscale delle prestazioni in capitale del secondo pilastro previdenziale, il sistema svizzero LPP. Al centro della richiesta c’è il rimborso dell’imposta alla fonte applicata in Svizzera ai lavoratori ed ex lavoratori frontalieri residenti in Italia.
La procedura seguita negli anni prevedeva l’applicazione, al momento della riscossione del capitale, di un’imposta alla fonte svizzera con aliquota variabile in base al Cantone competente e indicata mediamente attorno al 7%. Il contribuente residente in Italia assoggettava poi la somma all’imposta sostitutiva italiana del 5% e, dopo aver dimostrato l’avvenuto pagamento in Italia, poteva chiedere il rimborso di quanto trattenuto in Svizzera.
Il cambio di interpretazione
Secondo Ufis, nel 2024 il Canton Ticino ha iniziato a interpretare diversamente l’imposta sostitutiva italiana del 5%, respingendo le richieste di rimborso dell’imposta alla fonte. L’associazione sostiene che il cambiamento non sia stato percepito immediatamente dai contribuenti e chiede di sapere quale atto lo abbia determinato, chi abbia definito la nuova linea e su quale disposizione normativa si fondi.
Un elemento tecnico rilevante riguarda il Cantone di riferimento. Per la tassazione del capitale LPP non conta il luogo in cui il frontaliere ha lavorato, ma quello in cui ha sede la sua cassa pensione. Un lavoratore impiegato per tutta la carriera in Ticino può quindi essere assicurato presso un istituto con sede a Zurigo, Berna, Basilea o in un altro Cantone. In una prima fase, la questione ha riguardato soprattutto i titolari di casse pensione con sede in Ticino.
Ufis riferisce però che anche altri Cantoni starebbero adottando la stessa impostazione, negando il rimborso ai contribuenti italiani soggetti all’imposta sostitutiva. Se questa prassi venisse estesa alle altre casse pensione svizzere, il problema potrebbe coinvolgere l’intera platea dei frontalieri italiani che ricevono prestazioni LPP in capitale, indipendentemente dal luogo in cui hanno svolto la propria attività.
Le richieste alle autorità
L’associazione, attraverso il presidente Cristian Bisa, ha inviato un’istanza alla Segreteria di Stato svizzera per le questioni finanziarie internazionali. A Berna chiede di chiarire se la nuova prassi derivi da una modifica legislativa, da un cambiamento della Convenzione tra Italia e Svizzera, da una decisione del Tribunale federale, da una direttiva dell’Amministrazione federale delle contribuzioni oppure da un’interpretazione amministrativa.
Ufis vuole inoltre sapere se l’orientamento sia stato definito dalla Confederazione, concordato con i Cantoni o adottato autonomamente a livello cantonale. Al Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano chiede invece di precisare se Roma condivida o contesti la posizione delle autorità svizzere e se la permanenza dell’imposta alla fonte elvetica, insieme a quella sostitutiva italiana, sia compatibile con gli obiettivi della Convenzione contro le doppie imposizioni.
Entrambe le istanze chiedono infine l’accesso alla documentazione disponibile: comunicazioni ufficiali, pareri, direttive, interlocuzioni tra i due Paesi ed eventuali procedure amichevoli. Per Ufis, il caso solleva un problema di certezza del diritto, perché i lavoratori potrebbero scoprire solo al momento del pensionamento o del riscatto del capitale che una procedura applicata in precedenza non viene più riconosciuta.