La caccia al fagiano di monte e alla coturnice è sospesa in Piemonte fino al 4 novembre 2026. La Regione ha disposto lo stop in esecuzione del decreto n. 509 del 9 ottobre, adottato dal presidente del Tribunale amministrativo regionale, e ha informato i Comprensori alpini, le aziende faunistico-venatorie, le Province, la Città metropolitana di Torino e le associazioni venatorie.
Resta in vigore anche la precedente sospensione del prelievo della pernice bianca. Per tutte le altre specie, invece, l’attività può proseguire secondo le modalità stabilite dal calendario venatorio 2026/2027, come precisato nella nota firmata da Alessandra Berto, responsabile del Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura.
Le decisioni sulle specie alpine
Il provvedimento modifica le disposizioni approvate dalla Giunta regionale il 9 giugno. Il calendario iniziale prevedeva per fagiano di monte, coturnice e pernice bianca un periodo di caccia compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre. Gli abbattimenti erano subordinati a piani numerici predisposti dai Comprensori alpini e dai concessionari delle aziende faunistico-venatorie, con successiva approvazione della Regione.
Per la pernice bianca, l’eventuale ripresa nelle giornate residue di novembre dipenderà dall’esito dell’udienza di merito del 19 novembre 2026. Le disposizioni regionali richiamate dal Comprensorio alpino Torino 2 chiariscono che l’approvazione dei piani di prelievo non consente di superare la sospensione disposta dal Tar.
Limiti ridotti per l’allodola
Il calendario è stato modificato anche per l’allodola. Con la deliberazione n. 3-3102 del 28 settembre, la Giunta ha adeguato le regole all’ordinanza n. 412/2026 del tribunale amministrativo. Il limite giornaliero per ciascun cacciatore è sceso da dieci a cinque capi, mentre quello stagionale è passato da cinquanta a venticinque.
Una precedente modifica aveva riguardato la preapertura al colombaccio. Il 31 agosto la Regione aveva autorizzato l’attività soltanto nelle giornate del 10, 12 e 14 settembre, subordinandola all’esito dell’udienza cautelare. Il successivo avviso del 10 settembre aveva confermato la possibilità di cacciare nelle tre date, esclusivamente da appostamento temporaneo, negli Ambiti territoriali che avevano deliberato la preapertura e nelle aziende venatorie di pianura.
La deliberazione del 31 agosto aveva inoltre aggiornato le regole per il cinghiale, recependo le novità introdotte dall’ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana. La caccia, in tutte le sue forme, è autorizzata dal 1° settembre 2026 al 28 febbraio 2027 soltanto negli istituti venatori elencati nell’atto e situati nella zona destinata alla riduzione della densità del cinghiale.